Art. 3.
(Sanzioni).

      1. Chiunque esegue interventi di modifica, di restauro o di manutenzione delle vestigia di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere a

 

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dare la relativa comunicazione prevista all'articolo 2, comma 3, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.
      2. Qualora dagli interventi di cui al comma 1 derivi la perdita o il danneggiamento irreparabile delle vestigia ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 500 euro a 25.000 euro.